Onorevoli Colleghi! - L'odierno quadro demografico, caratterizzato da un rilevante incremento della speranza di vita alla nascita e da un ridotto tasso di fertilità, ha imposto negli ultimi quindici anni importanti riforme della previdenza obbligatoria, che hanno profondamente inciso sulla disciplina previgente. La riforma adottata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, e poi a più riprese modificata, ha comportato il ridimensionamento dei trattamenti pensionistici e la decisa tendenza verso l'elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, ponendo a proprio fondamento il principio dell'equità attuariale tra contributi versati nel corso della vita attiva e trattamento pensionistico.
      Da ultimo, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha tra l'altro previsto, in ossequio al principio dell'equità attuariale e in considerazione della maggiore frammentarietà delle moderne carriere lavorative, la cumulabilità dei periodi contributivi afferenti a diverse forme di previdenza obbligatoria (cumulabilità piena per i lavoratori soggetti al solo sistema contributivo e solo in parte limitata per i restanti lavoratori).
      Sforzo del disegno di riforma perseguito negli ultimi quindici anni è stato inoltre quello di procedere verso una progressiva

 

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armonizzazione dei trattamenti, eliminando le situazioni di favore verso alcune categorie precedentemente determinate da una normativa stratificata e disomogenea.
      In questo quadro l'attuale regolazione dell'assegno vitalizio di cui fruiscono i parlamentari si configura - per la sproporzione tra contributi versati e trattamenti percepiti e per l'età anticipata alla quale è possibile accedere ai suddetti trattamenti - come un vero e proprio privilegio, la cui conservazione sarebbe particolarmente odiosa agli occhi dell'opinione pubblica.
      La presente proposta di legge intende, al contrario, garantire ai cittadini che svolgono il mandato parlamentare, e solo per il periodo del mandato, un trattamento in tutto e per tutto analogo a quello che gli altri cittadini si vedono riconosciuto in relazione ai propri periodi di lavoro. Il parlamentare non verrebbe in questo modo favorito (come invece accade con la normativa vigente), né danneggiato (cosa che potrebbe disincentivare l'impegno in politica di particolari categorie di soggetti, con detrimento per la democrazia).
      La normativa proposta estende quindi ai periodi di esercizio del mandato parlamentare l'applicazione delle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio, assimilando tali periodi, ai soli fini pensionistici, ai periodi di esercizio di attività di lavoro subordinato. Tali periodi saranno pienamente ricongiungibili con gli altri periodi di contribuzione.
      Si prevede, infine, la possibilità per gli Uffici di Presidenza delle due Camere di istituire un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari e con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.
      Quanto agli odierni assegni vitalizi che, come è noto, gli Uffici di Presidenza delle due Camere hanno disciplinato in assenza di un'idonea regolazione di legge, si ritiene che l'approvazione della presente proposta di legge ne faccia venire meno il presupposto.
 

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